La Corte di Cassazione con la sentenza del 07 gennaio 2019 n. 138 ha chiarito che è legittimo il licenziamento del dipendente che è ingiustificatamente assente al corso di formazione in materia di sicurezza.
Nella vicenda al vaglio della Corte il Tribunale di Vasto rigettava la domanda proposta da un dipendente nei confronti della società per cui lavorava per non avere preso parte alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni, con contestuale contestazione della recidiva in riferimento a due analoghe condotte sanzionate con provvedimenti di natura conservativa e avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il lavoratore.
La Corte di Cassazione ha statuito che laddove il legislatore ha previsto l’obbligo penalmente sanzionato del datore di lavoro e del dirigente di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” (art.18 c.1 lett.l) in comb. disp. art.37 D.Lgs.81/08), in termini sistematici l’adempimento di tale obbligo penale non avrebbe potuto essere rimesso alla discrezionalità del lavoratore; da lì il corrispondente obbligo giuridico in capo al lavoratore di partecipare ai “programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art.20 c.2 lett.h) D.Lgs.81/08; si veda anche art.19 c.1 lett.g) del medesimo decreto).Pertanto in riferimento al caso di specie la Corte non ha accolto le argomentazioni del lavoratore, precisando che la mancata partecipazione al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro organizzato dall’azienda abbia rappresentato, “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata.